Art. 52.
(Procedimento uniforme in camera di consiglio).

      1. In materia di procedimento in camera di consiglio, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere un procedimento in camera di consiglio con le seguenti caratteristiche generali:

              1) proposizione della domanda con ricorso;

              2) trattazione da parte di un giudice monocratico, salve ipotesi specifiche di collegialità;

              3) attuazione del principio del contraddittorio;

              4) conclusione con provvedimento reclamabile al collegio nell'ipotesi di provvedimento monocratico e al giudice superiore nell'ipotesi di provvedimento collegiale;

          b) prevedere che, ove il procedimento in questione sia destinato a terminare con un provvedimento non suscettibile di giudicato sostanziale, sia possibile l'utilizzazione anche di prove atipiche e che il

 

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provvedimento sia modificabile e revocabile quando si abbia un mutamento delle circostanze o quando siano addotte nuove ragioni di fatto o di diritto;

          c) prevedere che, ove il procedimento in questione sia destinato a terminare con un provvedimento suscettibile di giudicato sostanziale, sia necessaria la difesa tecnica; prevedere che sia possibile l'utilizzazione solo di prove tipiche, anche se assunte con modalità diverse da quelle ordinarie; prevedere che il provvedimento non sia modificabile o revocabile;

          d) prevedere la riconduzione alla disciplina prevista dal presente articolo di tutte le ipotesi nelle quali sono richiamate le norme vigenti in materia di procedimento in camera di consiglio.