1. In materia di procedimento in camera di consiglio, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere un procedimento in camera di consiglio con le seguenti caratteristiche generali:
1) proposizione della domanda con ricorso;
2) trattazione da parte di un giudice monocratico, salve ipotesi specifiche di collegialità;
3) attuazione del principio del contraddittorio;
4) conclusione con provvedimento reclamabile al collegio nell'ipotesi di provvedimento monocratico e al giudice superiore nell'ipotesi di provvedimento collegiale;
b) prevedere che, ove il procedimento in questione sia destinato a terminare con un provvedimento non suscettibile di giudicato sostanziale, sia possibile l'utilizzazione anche di prove atipiche e che il
c) prevedere che, ove il procedimento in questione sia destinato a terminare con un provvedimento suscettibile di giudicato sostanziale, sia necessaria la difesa tecnica; prevedere che sia possibile l'utilizzazione solo di prove tipiche, anche se assunte con modalità diverse da quelle ordinarie; prevedere che il provvedimento non sia modificabile o revocabile;
d) prevedere la riconduzione alla disciplina prevista dal presente articolo di tutte le ipotesi nelle quali sono richiamate le norme vigenti in materia di procedimento in camera di consiglio.